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Articles of Association
Allegato "A" all'atto rep. 46567 fasc. 9665
TITOLO I
Denominazione - Sede - Durata
Art. 1
(Denominazione - Sede)
E' costituito, ai sensi degli artt. 2602 ss. e 2612 ss. cod. civ., un consorzio con attività esterna denominato " Consorzio per la tutela del Made in Italy".
Il Consorzio ha sede in Firenze viale Matteotti n. 9.
Art. 2
(Durata)
La durata del consorzio è fissata al 31 dicembre 2050; la durata può essere prorogata, o il Consorzio anticipatamente sciolto, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei consorziati.
TITOLO II
Scopo ed oggetto
Art. 3
(Scopo ed oggetto)
Il Consorzio non ha fini di lucro.
Nell’ambito delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti il consorzio si propone di organizzare, coordinare, promuovere e tutelare le attività delle imprese associate in ordine ai prodotti il cui processo produttivo è realizzato interamente in Italia.
Si intendono realizzati interamente in Italia i prodotti finiti per i quali l’ideazione, il disegno, la progettazione,la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano come da disciplinare del consorzio.
Il consorzio può pertanto svolgere,a titolo esemplificativo, le seguenti attività:
a)realizzare un marchio di qualità che identifichi le produzioni” made in Italy” delle imprese consorziate e curarne la tutela;
b)tutelare i consumatori garantendo l’origine e la elevata qualità del prodotto delle imprese associate;
c)promuovere e sviluppare in Italia ed all’estero,nei modi e con i mezzi ritenuti opportuni,l’immagine del prodotto delle imprese consorziate,tutelandola, con opportuni controlli ed azioni,dall’uso indebito,da imitazioni e contraffazioni che altri possa fare del nome e del marchio e, in generale, da ogni attività lesiva del comune interesse delle imprese associate e salvaguardarne l’integrità.
d)svolgere azioni pubblicitarie, studi e ricerche di mercato e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
e)promuovere la ricerca tecnologica,la progettazione,la sperimentazione,l’acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica,organizzativa e di mercato connessa al progresso e rinnovamento tecnologico nonché la consulenza e assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato,con particolare riguardo al reperimento,alla diffusione e all’applicazione di innovazioni tecnologiche;
f)curare la formazione professionale finalizzata all’introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità;
g)effettuare attività a livello tecnico per assicurare corrispondenza fra gli adempimenti a cui sono tenuti i produttori e le norme del disciplinare del consorzio e di legge;
h)assumere eventuali incarichi di vigilanza assegnati dallo Stato o Regioni o da altri Enti Pubblici.
Il Consorzio compie ogni altro atto, conclude le operazioni commerciali, finanziarie e immobiliari, partecipa ad enti e società e svolge altresì tutte quelle attività strettamente connesse a quelle indicate nel precedente comma e, in generale, utili per lo sviluppo dei rapporti con l'estero delle imprese consorziate, sempre che necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto consortile e purchè questo non ne risulti sostanzialmente modificato. E' esclusa la raccolta del pubblico denaro e lo svolgimento di attività finanziarie nei confronti di terzi.
TITOLO III
Ammissione, obblighi, recesso ed esclusione
dei consorziati - Intrasferibilità delle quote
Art. 4
(Requisiti e numero dei consorziati)
I consorziati devono essere imprese che esercitano le attività di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), dell'articolo 2195 del codice civile, od imprese artigiane e le cui produzioni siano realizzate interamente in Italia come da disciplinare del consorzio.
Il numero dei consorziati è illimitato ma non può essere inferiore a cinque.
Il Consiglio direttivo accerta in via preventiva e generalizzata, con apposita delibera, la normativa ed i parametri applicabili e la sussistenza dei requisiti richiesti.
Art. 5
(Ammissione dei consorziati)
Chi intende essere ammesso come consorziato deve farne domanda scritta al Consiglio direttivo.
Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente art. 4, primo capoverso. Nella domanda, inoltre, l'aspirante consorziato deve dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno, delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettare il tutto senza riserve o condizioni.
Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio direttivo, valutato l'interesse del Consorzio ad ammettere o meno il richiedente.
I nuovi consorziati sono tenuti:
a) a sottoscrivere una quota di partecipazione al fondo consortile determinata in euro 1.300,00;
b) versare la quota di funzionamento, da determinarsi annualmente da parte dell'Assemblea ordinaria.
Art. 6
(Obblighi dei consorziati)
Oltre a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente, i consorziati sono altresì obbligati a:
a) versare al Consorzio un contributo annuo a fronte delle spese di esercizio, il cui importo è determinato per ciascun esercizio consortile dall'Assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo;
b) trasmettere al Consiglio direttivo tutti i dati e le notizie da questo richiesti ed attinenti all'oggetto consortile, nonchè quelli relativi all'eventuale trasferimento dell'azienda ed alla cessazione dell'attività imprenditoriale;
c) rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per suo conto e risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite ed imputabili ad esso consorziato;
d) eseguire le forniture assunte per suo conto dal Consorzio con scrupolosa osservanza delle norme contrattuali;
e) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio direttivo in base al disciplinare e alle norme sulla vigilanza delegate al consorzio dagli Enti Pubblici;
f) comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali rapporti contrattuali posti in essere con il Consorzio;
g) osservare lo statuto, il regolamento interno,il disciplinare e le deliberazioni degli organi del Consorzio;
i) favorire gli interessi del Consorzio.
Art. 7
(Recesso dei consorziati)
Il recesso del consorziato è ammesso, ma la dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consorzio con raccomandata almeno quattro mesi prima della chiusura dell'esercizio.
Il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell'esercizio o, se il recesso non è stato comunicato entro il termine indicato nel precedente comma, dalla chiusura di quello successivo.
Qualora il consorziato abbia assunto nei confronti del consorzio impegni, il medesimo è obbligato ad adempiere ai medesimi anche qualora abbia esercitato il recesso .
Art. 8
(Trasferimento dell'azienda)
In caso di trasferimento dell'azienda del consorziato, sia per atto tra vivi che per causa di morte, l'acquirente o l'erede subentra nel contratto di consorzio.
Tuttavia, il Consiglio direttivo può deliberare insindacabilmente, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente o dell'erede dal Consorzio.
Art. 9
(Esclusione del consorziato)
Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, il Consiglio delibera insindacabilmente l'esclusione dal Consorzio anche qualora il consorziato:
a) abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione al Consorzio;
b) sia messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
c) non abbia provveduto alla sottoscrizione della quota di partecipazione al fondo consortile o al pagamento di tutto o di parte dell'importo di tale quota, nè l'ammontare richiesto dal Consiglio direttivo o il contributo annuale;
d) non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti del Consorzio;
e) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno,del disciplinare o delle deliberazioni degli organi del Consorzio;
f) abbia interessi contrari a quelli del Consorzio;
g) non possa più partecipare al conseguimento degli scopi consortili.
L'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al consorziato, entro 15 giorni, dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 10
(Rimborso della quota)
Nel caso di recesso al consorziato uscente spetta unicamente il rimborso della quota di partecipazione versata.
Art. 11
(Trasferimento delle quote)
La quota di partecipazione al Consorzio è trasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa fermo il disposto del precedente art. 8.
TITOLO IV
Fondo consortile - Esercizio sociale -
Divieto di distribuzione degli avanzi
Art. 12
(Fondo consortile - Fondi di riserva)
Il fondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito dalle quote di partecipazione sottoscritte da ciascun consorziato.
Le quote di partecipazione sono accantonate in un'apposita riserva di bilancio.
Fanno inoltre parte del fondo consortile gli eventuali avanzi di gestione che non siano destinati dall'Assemblea dei consorziati a specifici fondi di riserva.
Le quote di partecipazione al consorzio sono paritetiche e comunque non inferiori ad euro 1.300,00 (milletrecento/00).
I fondi di riserva sono indivisibili e non possono pertanto essere distribuiti, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del Consorzio che all'atto del suo scioglimento.
Art. 13
(Esercizio sociale - Bilancio)
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio del Consorzio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.
L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, in tempo utile affinchè entro lo stesso termine il Consiglio direttivo possa provvedere al deposito del bilancio approvato dall'Assemblea presso il Registro Imprese.
Art. 14
(Divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio)
E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento del Consorzio.
TITOLO V
Organi consortili
Art. 15
(Organi del Consorzio)
Sono organi del Consorzio:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente ed il Vicepresidente;
Art. 16
(Assemblea dei consorziati)
Nell'Assemblea ogni consorziato ha diritto ad un voto.
L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o in ogni altro luogo dal Presidente, quando questi lo ritiene opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei consorziati, o negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge, mediante avviso di convocazione da spedire con raccomandata o con altro mezzo idoneo purchè si abbia prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.
Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonchè il luogo della riunione. L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i consorziati e sono intervenuti tutti i componenti del Consiglio Direttivo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
L’assemblea può essere tenuta anche in video-conferenza.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.
Dalle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario nominato da quest'ultimo.
L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
Art. 17
(Assemblea ordinaria)
L'Assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio del Consorzio;
b) elegge i componenti del Consiglio direttivo e fra loro il presidente ed il vice presidente ;
c) approva l'eventuale regolamento interno di cui al successivo art. 26;
d) impartisce le direttive generali di azione del Consorzio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo;
e) determina, su proposta del consiglio direttivo,l’ammontare del contributo annuo da parte dei soci;
f) delibera l’esclusione dei consorziati
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine indicato nell'art. 13, terzo comma, del presente statuto.
L'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei consorziati.
Se i soci intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l'Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti. Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti.
Art. 18
(Assemblea straordinaria)
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonchè su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.
L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole dei due terzi dei consorziati; in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della metà più uno dei consorziati.
Art. 19
(Rappresentanza nell'Assemblea)
Il consorziato può farsi rappresentare in caso di impedimento da un altro consorziato con delega scritta da conservarsi da parte del Consorzio.
Nessun consorziato può rappresentare più di altri due consorziati.
Art. 20
(Consiglio direttivo)
Il Consiglio direttivo è composto da tre a nove membri, eletti dall'Assemblea.
Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione del Consorzio che non siano riservati per legge o per statuto all'Assemblea dei consorziati.
Spetta, tra l'altro oltre a quant'altro previsto dal presente statuto, al Consiglio direttivo:
- proporre all’assemblea l’importo del contributo annuo da versarsi da parte delle singole aziende consorziate;
- delegare poteri ad uno o più amministratori
- redigere il progetto di bilancio corredato da una relazione sull'andamento della gestione, e curarne la presentazione all'Assemblea ordinaria per l'approvazione ;
- deliberare sull'ammissione di nuovi consorziati;
- proporre all'Assemblea l'eventuale regolamento interno nonchè le modifiche allo statuto e al regolamento stesso;
- nominare il Direttore ed assumere gli altri eventuali dipendenti del Consorzio;
- nominare il Comitato Tecnico di cui al successivo art.24
- deliberare ogni altro atto di amministrazione.
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno. E' altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante lettera, fax o e-mail contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonchè l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, quattro giorni prima.
Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Direttore del Consorzio, se nominato, ovvero da un Consigliere incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e da chi lo ha redatto.
Le decisioni del Consiglio possono essere assunte anche mediante consenso espresso per iscritto ad esclusione delle delibere relative alla redazione del progetto di bilancio, nomina del Comitato tecnico, ammissione ed esclusione nuovi soci, delega di poteri.
Non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del Consiglio.
I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvederanno a sostituirli con apposita deliberazione. Se un consigliere cessato ricopriva la carica di Presidente o di Vice Presidente, il Consiglio così reintegrato sceglie tra i suoi membri il nuovo Presidente o Vicepresidente, che ricopre la carica fino all'assemblea successiva; anche i Consiglieri cooptati cessano dall'ufficio in occasione di tale Assemblea. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti. Se vengono a cessare tutti i consiglieri l'Assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri è immediatamente convocata anche da un solo consorziato.
Art. 21
(Presidente - Vice Presidente)
Il Presidente del Consorzio dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.
Il Presidente:
a) convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati ed il Consiglio direttivo;
b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli altri organi del Consorzio;
c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo;
d) propone al Consiglio direttivo la nomina del Direttore o di consigliere delegato e l'eventuale assunzione di dipendenti del Consorzio; conferisce eventuali incarichi professionali a collaboratori esterni;
e) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede con l'assistenza del Direttore o del consigliere delegato alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
f) accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;
g) conferisce, previa autorizzazione del Consiglio direttivo, procure per singoli atti o categorie di atti;
In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vice Presidente, eletto dal Consiglio direttivo.
Art. 22
(Rappresentanza del Consorzio - Firma sociale)
Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie od amministrative per ogni grado di giudizio.
In caso di grave impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vice Presidente.
Art.23
(Direttore o consigliere delegato del Consorzio)
L'esecuzione delle delibere e la direzione del Consorzio possono essere affidate ad un Direttore o ad un consigliere delegato con i compiti determinati dal Consiglio direttivo che ne dispone la nomina e la revoca.
TITOLO VI
Comitato tecnico
Art. 24
(Comitato Tecnico)
Il Comitato Tecnico è composto :
-da un delegato del Consiglio Direttivo con funzioni di presidente
-da due o più esperti anche soci del consorzio nominati per tre esercizi dal Consiglio Direttivo ed eventualmente da tecnici nominati dalle pubbliche amministrazioni.
Le attribuzioni del Comitato Tecnico sono le seguenti::
-assistenza tecnica
-controllo e certificazione delle produzioni contrassegnate dal marchio
La certificazione sarà rilasciata a mezzo di attestati.
I periti nominati dal Comitato Tecnico eseguiranno inoltre sopralluoghi e controlli sulle singole imprese associate
per il rispetto del disciplinare.
Le decisioni del Comitato Tecnico debbono risultare da verbale apposito.
TITOLO VII
Scioglimento del Consorzio - Regolamento -
Clausola compromissoria - Rinvio al codice civile
Art. 25
(Liquidazione - Scioglimento)
Qualora il Consorzio venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di un liquidatore ed alla determinazione dei relativi poteri.
Il patrimonio sociale rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso ai consorziati delle quote di partecipazione al fondo consortile in misura non superiore al loro valore nominale, verrà devoluto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ad organismi aventi scopi consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a quelli del Consorzio.
Art. 26
(Regolamento interno e disciplinare)
L'Assemblea ordinaria può approvare il regolamento interno per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio, nel rispetto dei patti statutari nonché un disciplinare per la tutela del marchio e delle produzioni delle associate.
Art. 27
(Clausola compromissoria)
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente statuto, del regolamento interno e delle delibere degli organi consortili sarà deferita ad un Collegio arbitrale composto di tre arbitri nominati dalla Camera di Commercio di Firenze.
Il Collegio arbitrale giudicherà come amichevole compositore, secondo equità, e non sarà tenuto all'osservanza di alcuna regola di procedura, salvo il principio del contraddittorio.
Art. 28
(Rinvio alle disposizioni del codice civile)
Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile vigenti in materia di consorzi volontari tra imprenditori e alle leggi in materia.
Rosanna Montano Notaio in Firenze
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